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 Ven 6 Gen 2017

RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – L’APPROFONDIMENTO DELLA CASSAZIONE PENALE

  cantieri , edilizia

RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – L’APPROFONDIMENTO DELLA CASSAZIONE PENALE

La Sez. IV della corte di Cassazione Penale, con la sentenza dell’11 novembre 2016, n. 47834 (cfr. allegato), ha formulato un’analisi degli obblighi e delle funzioni che un coordinatore per l’esecuzione deve compiere in un cantiere temporaneo o mobile.

In particolare ha evidenziato che, nonostante non si configuri in capo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una presenza continua in cantiere, lo stesso deve garantire un controllo in loco in più giorni continui e nei momenti più critici dei lavori in corso.

Il CSE è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera ed è tenuto pertanto a garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori editi in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.

La sentenza nell’osservare che “Il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto. . .Ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell’ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. a)”, chiosa che “In definitiva, pur non configurandosi, come si è visto, in capo ai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva un obbligo di presenza continuativa nel cantiere, l'avere omesso, per due-tre giorni il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico quale l'avvicendamento tra due imprese mentre erano in corso lavori sul tetto e con fori scoperti, per di più nella delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito integrare violazione di un obbligo derivante dalla posizione di garanzia rivestita dagli imputati”.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato: Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2016, n. 47834

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