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FORMAZIONE: L'EX DIPENDENTE HA DIRITTO DI OTTENERE L'ATTESTATO DEI CORSI FREQUENTATI
Nel corso degli anni, in particolare a seguito dell’emanazione dei vari Accordi Stato Regioni, al momento di verificare la formazione svolta dei dipendenti neoassunti, alcune delle affermazioni più comuni che si ripropongono sono del tipo: "i corsi li ho fatti, ma il mio vecchio titolare non mi vuole dare gli attestati perché sono dell’azienda” oppure “il vecchio consulente mi ha detto che gli attestati non può darmeli perché non sono miei ma li ha pagati l’azienda.”
E’ bene subito ribadire che, anche se non esplicitamente definito nel D.Lgs. 81/08 tali dichiarazioni sono false e si scontrano con l’orientamento legislativo in essere.
Qui di seguito proviamo ad evidenziare alcuni aspetti per chiarire la situazione.
In primis possiamo citare quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali che, già nel 2000, è intervenuto con un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all´Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell´azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.
Da tale presa di posizione è possibile confermare che gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.
Un secondo riferimento è possibile riscontrarlo nel più recente “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” pubblicato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 25/07/2019.
Nel testo si riscontra che, per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi pregressi (n.d.r.), è opportuno che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.
In ultimo si segnala che l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 evidenzia la necessità di registrare le competenze acquisite, a seguito dello svolgimento delle attività di formazione, nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003 (se concretamente disponibile).
Ai sensi del comma 14 del citato articolo il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
E’ chiaro che tale libretto formativo, al momento ancora in fase embrionale e non applicato in tutte le Regioni, permette la registrazione della formazione a cui si è sottoposti indipendentemente dall’ente e dall’azienda in cui si è svolta.
Da tutti questi riferimento è quindi tacito e palese affermare che la formazione, effettuata secondo norme e Decreti riconosciuti (A.S.R., D.P.R., D.M., D.Lgs. ecc.) sono bagaglio personale e, come tale, rientrano appieno nel patrimonio curriculare del singolo lavoratore.
In ultimo, si ricorda che, nonostante abbiamo ribadito che il diritto ha confermato la possibilità da parte del singolo lavoratore di ottenere l'attestato dei corsi frequentati ciò non ci esime dell’obbligo di verifica, da parte del nuovo datore di lavoro, di validazione e convalida cosi come indicato, ad esempio per la formazione lavoratori generale e specifica nell’ASR 21/12/2011.
A cura di: Dott. Marco CARENA