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 Lun 5 Dic 2016

SFALCI E RESIDUI DA POTATURE NON SONO RIFIUTI

  normativa , rifiuti

SFALCI E RESIDUI DA POTATURE NON SONO RIFIUTI

Come anticipato nella news pubblicata l’11 Luglio 2016, è stato definitivamente approvato il disegno di legge n. 1328-B riguardante, tra le altre cose, l’esclusione dalla normativa sui rifiuti degli sfalci e dei residui delle potature.

Infatti con la Legge n. 154/2016 (cfr. allegato) “Collegato Agricoltura”, pubblicata in G.U. n. 186 del 10 agosto 2016, in vigore dal 25 agosto 2016 vengono chiarite le condizioni per determinare l’esclusione dalla normativa sui rifiuti dei materiali vegetali provenienti “dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera “e” (ovvero rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali),  nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”.

La nuova normativa prevede che per poter essere considerati NON RIFIUTO, detti materiali oltre alla provenienza devono anche avere una precisa destinazione. Non possono difatti essere portati presso centri di compostaggio o impianti di trattamento rifiuti autorizzati, compresi i centri di raccolta comunali poiché verrebbe meno la condizione prevista dalla normativa sulla destinazione degli scarti alle “normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.

Di seguito la definizione completa prevista dall’art. 185 comma 1 lettera f:

Articolo 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e) , e comma 3, lettera a) , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».





A cura di: P. Agr. CASTELLO Elisa


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